iscrizioni 2026 2027 piattaforma unica

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività assume particolare rilievo la programmazione dell’offerta formativa da parte delle Regioni. Al riguardo, gli Uffici Scolastici Regionali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, pongono non solo attenzione al fatto che i processi decisionali riguardanti l’istituzione di nuovi percorsi di studio si svolgano nei tempi prescritti, ma, al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti, forniscono anche il proprio contributo alla realizzazione di un’offerta formativa equilibrata e rispondente alle vocazioni del territorio.
Pertanto, in coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. n. 66850 del 29 ottobre 2025 avente ad oggetto “SNV – Indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2025-2028 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Rendicontazione Sociale)”, si fissa il termine ultimo per l’eventuale aggiornamento annuale del PTOF da parte delle istituzioni scolastiche al 12 gennaio 2026, giorno antecedente alla data di avvio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027, tenuto conto della sua funzione di strumento anche di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni.
L’accesso al sistema di iscrizioni on line
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.
All’interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu “Iscrizioni” posta all’interno della sezione “Orientamento”.
Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”). A partire da quest’anno, inoltre, è disponibile “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, il nuovo servizio digitale per orientare in modo innovativo gli studenti e le loro famiglie nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado.
Ambito di applicazione e termine delle iscrizioni
La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di sussidiarietà;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Con riferimento all’iscrizione ai percorsi di istruzione tecnica e al percorso di specializzazione per “Enotecnico”, si evidenzia che è in corso la rivisitazione dei percorsi a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027 in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e degli allegati 2-bis e 2-ter come introdotti dall’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79.
Restano confermati, come previsto dal citato articolo 26-bis, la suddivisione dei percorsi nell’ambito di due settori (economico e tecnologico-ambientale) e l’assetto didattico e organizzativo sostanzialmente secondo gli attuali indirizzi e articolazioni, con le rispettive innovazioni, in corso di introduzione, relative alla struttura del curricolo e al potenziamento delle discipline caratterizzanti anche attraverso nuove prerogative a disposizione delle autonomie scolastiche.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 11, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2026/2027 possono essere presentate dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026.
1 - Iscrizioni on line
1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica. Le scuole paritarie che non utilizzano la procedura on line
dovranno inserire tempestivamente le domande ricevute in modalità cartacea sul portale SIDI nell’area “Gestione alunni - Gestione Iscrizioni” tramite la funzione “Iscrizione diretta”.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del giorno 14 febbraio 2026.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dall’istituzione formativa prescelta.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/istituzione formativa cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti.
Successivamente, durante la finalizzazione delle iscrizioni, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno inviare le autorizzazioni all’uscita autonoma e le deleghe al ritiro dell’alunno/studente nell’area “ComUnica” della Piattaforma Unica. Tramite il proprio profilo sarà altresì possibile sottoscrivere e trasmettere il Patto di corresponsabilità, ove reso disponibile dall’istituzione scolastica.
1.2 - Esclusioni dal sistema di iscrizioni on line
Sono escluse dalla modalità telematica e, pertanto, le relative domande vanno presentate in modalità cartacea direttamente all’istituzione scolastica, le iscrizioni relative:
- alle sezioni della scuola dell’infanzia;
- alle scuole della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo/articolazione/opzione, anche sperimentale;
- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”;
- ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena;
- agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota.
2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso la pagina dedicata al sistema di iscrizioni on line sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici definiti dagli Enti Locali. A tal fine, gli Uffici di ambito territoriale si adopereranno affinché la collaborazione tra scuole ed Enti locali consenta di definire in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno possono rendersi necessarie. Inoltre, gli Uffici di ambito territoriale vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Ciascun Ufficio di ambito territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica.
2.1 - Adempimenti vaccinali
Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2026, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
2.2 - Contributi volontari e tasse scolastiche
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari1 e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero previsti dall’art. 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività - coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa - finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell’istituzione scolastica, nella sezione
1 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per l’istruzione
n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.
“Amministrazione trasparente”, il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione: € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, anche sugli ulteriori casi di esonero (es. per merito), si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 14 giugno 2019, prot. n. 13053.
2.3 - Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio.
Resta confermato che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita a esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza.
La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota.
L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di
ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione territoriale delle scuole, soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione e/o di specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo.
Questo supporto alla famiglia nell’individuazione di una scuola in grado di accogliere l’iscrizione assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell’obbligo di istruzione.
Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso d’anno.
Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l’interruzione della frequenza per gli alunni/studenti.
2.4 - Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2- octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica.
A tale proposito, si richiama la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione o per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite
con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità:
- per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie e le istituzioni formative regionali;
- per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario 2, i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.
3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
- accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026;
- dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, all’inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola, anche per il tramite della sezione di gestione documentale “ComUnica” presente all’interno della Piattaforma Unica, se utilizzata dalla scuola;
2 Cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679.
- tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater3 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, si evidenzia che l’iscrizione scolastica, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento che non vi provvedano. Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo con le scuole e gli Enti locali, nell’informare le famiglie circa tali nuove disposizioni.
3 Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337- quater, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
4 - Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo decennale di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito
dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale.
Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’obbligo di istruzione si assolve attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o di uno dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano annualmente, entro il termine delle iscrizioni on line, una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l’istruzione parentale emanate da questo Ministero e trasmesse con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda. Con riferimento all’anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata entro il 14 febbraio 2026. Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendone l’esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line (con riferimento all’anno
scolastico 2026/2027, entro il 14 febbraio 2026). Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso istituzioni formative regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.
5 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione
5.1 - Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2026/2027 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare in modalità cartacea all’istituzione scolastica prescelta dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1, specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 - bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2026/2027 entro il 31 dicembre 2026).
4 La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato i commi 4 e 6 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026, tenendo anche conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta, devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio.
L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissato dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
5.2 - Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026 attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione, i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 ed entro il 30 aprile 2027. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2027, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023” (prot. n. 5 del 28 marzo 2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.
Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto per le classi quarta e quinta della scuola primaria l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
5.3 - Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026
alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo di iscrizione on line, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Si rammenta che dal 1° settembre 2023 è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di
alunni di differenti sezioni o di una intera sezione a indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, in sede di iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. Di conseguenza, si invitano i dirigenti scolastici ad attivare per tempo le opportune interlocuzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale e a fornire una corretta informazione ai genitori in merito alle realistiche possibilità di attivazione dei percorsi.
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 176/2022, le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 14 febbraio 2026 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Si ricorda alle scuole la necessità di definire il regolamento per l’organizzazione dei percorsi ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio.
6 - Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026
alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno dei percorsi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 e legge 27
dicembre 2023, n. 206 e decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222), degli istituti tecnici e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Per quanto riguarda i percorsi di istruzione tecnica si ribadisce che è in corso la rivisitazione dei suddetti percorsi a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027 in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e degli allegati 2-bis e 2-ter come introdotti dall’articolo 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ferma restando la sostanziale ripartizione in indirizzi e articolazioni già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che per comodità si riporta (allegato 2), con interventi innovativi riguardanti la struttura del curricolo.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il “consiglio di orientamento” rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di “consiglio di orientamento”, che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all’interno dell’E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l’orientamento, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 22 dicembre 2022,
n. 328, accessibile nell’area riservata della Piattaforma Unica. Si precisa che, trattandosi di “consiglio”, lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e non può essere considerato dalla scuola come elemento preclusivo all’accoglimento di una domanda di iscrizione.
6.1 - Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono disponibili anche sull’app IO.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo in considerazione, ove possibile, il percorso prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modulo di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 292.
6.2 - Disposizioni relative a specifici indirizzi
6.2.1 - Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e
dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi ad altra scuola, entro il 14 febbraio 2026 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione - Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori.
6.2.2 - Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi.
Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2026/2027, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica, salvo diverse determinazioni degli Uffici scolastici regionali.
6.2.3 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Ai sensi del decreto ministeriale n. 246 del 5 dicembre 2025, in corso di registrazione, l’autorizzazione alla prosecuzione della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado è limitata ai percorsi riferiti agli indirizzi di liceo.
Pertanto, nell’anno scolastico 2026/2027, le istituzioni scolastiche statali e paritarie presso cui risultano attive una o più classi di percorsi liceali quadriennali autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344, potranno attivare una prima classe del percorso liceale quadriennale, limitatamente all’indirizzo di studi liceale già attivato presso ciascuna istituzione scolastica coinvolta e sulla base del medesimo progetto di sperimentazione autorizzato all’esito della procedura di selezione di cui all’Avviso pubblico n. 2451 del 7 dicembre 2021.
L’attivazione nell’anno scolastico 2026/2027 di una classe prima del percorso liceale quadriennale è subordinata, oltre che alla deliberazione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche interessate, alla presentazione alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione di un’apposita istanza di rinnovo della sperimentazione, nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso prot. n. 96690 del 12 dicembre 2025.
Tali disposizioni si applicano anche alle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, autorizzate all’attivazione dei percorsi quadriennali di istruzione liceale ai sensi dell’articolo 11 del d.P.R. n. 275/1999, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 11 del decreto n. 344/2021.
Si ricorda che i percorsi quadriennali di istruzione liceale possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, in coerenza con le indicazioni già fornite dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n. 2451/2021.
È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali di istruzione liceale anche per gli studenti nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile, e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2026, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019.
Per una corretta informazione dei genitori, nel corso delle attività di orientamento deve essere ricordato che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado al termine del quarto anno, con il superamento dell’esame di maturità, rilasciano un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari e AFAM.
6.2.4 - Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della filiera tecnologico-professionale
Si rappresenta che le scuole già autorizzate, nelle more dell’attuazione della legge 8 agosto 2024, n. 121 relativa all’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, all’avvio dei percorsi quadriennali, ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 240 e dell’avviso prot. 2608 di pari data, e che abbiano attivato i percorsi nell’anno scolastico 2024/2025 e/o nell’anno scolastico 2025/2026, possono acquisire le iscrizioni alle classi prime dei percorsi quadriennali anche per l’anno scolastico 2026/2027 esclusivamente per l’indirizzo/articolazione/opzione già autorizzato/a.
Sono altresì autorizzate ad acquisire per l’anno scolastico 2026/2027 le iscrizioni alle classi prime dei percorsi quadriennali le scuole già autorizzate all’avvio dei percorsi quadriennali nell’anno scolastico 2025/2026 ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 2024, n. 256 e dell’avviso 3 gennaio 2025, n. 7.
Dall’anno scolastico 2026/2027 i percorsi della filiera tecnologico-professionale fanno parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 25-bis del decreto- legge 23 settembre 2022, n.144 (inserito dall’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127,
convertito dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164).
Per l’anno scolastico 2026/2027 vigono le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 221 e della nota DGTVET n. 2406 del 10 dicembre 2025 che determinano modalità e tempistiche predefinite, valevoli anche per i successivi anni scolastici, per la proposizione di candidature finalizzate all’attivazione di nuovi percorsi quadriennali della filiera.
6.2.5 - Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe
successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2026/2027, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Deve essere presentata apposita domanda per:
− la prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato;
− la prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto.
Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.6 - Iscrizioni alla prima classe del liceo del made in Italy
Com’è noto, l’art. 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 ha introdotto il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell’articolazione del sistema dei licei di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Tale percorso mira a promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, conoscenze, abilità e competenze specifiche nelle scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione dei settori produttivi del made in Italy, competenze comunicative in due lingue straniere moderne, nonché l’acquisizione della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy. Vengono inoltre rafforzati i percorsi di formazione scuola-lavoro.
Al riguardo si segnala che il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 18, comma 4, della citata legge n. 206/2023, svincolando il liceo del made in Italy dall’opzione economico – sociale del liceo delle scienze umane. Ciascuna istituzione scolastica, pertanto, potrà richiedere l’attivazione del percorso di studi del liceo del made in Italy indipendentemente dalla tipologia di indirizzi di studio già presenti nella propria offerta formativa.
6.2.7 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2026/2027 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni anche sperimentali.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
- prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
- prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica,
purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto.
Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.7.1 - Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE)
Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica - indirizzo Trasporti e logistica. Con successivi decreti direttoriali, rispettivamente del 10 settembre 2021, n. 1594 per l’anno scolastico 2021/2022, del 16 dicembre 2021, n. 2587 per l’anno scolastico 2022/2023 e del 10 gennaio 2023, n. 13 per l’anno scolastico 2023/2024, sono state autorizzate all’attivazione di tale percorso n. 29 istituzioni scolastiche.
Nelle more del completamento della riforma dell’istruzione tecnica di cui agli artt. 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, le istituzioni scolastiche già autorizzate all’attivazione dei percorsi CAIM/CAIE ai sensi dei decreti sopra citati che intendano continuare a proporre nella propria offerta formativa tali percorsi possono acquisire le iscrizioni alle classi terze anche per l’anno 2026/2027.
6.2.8 - Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento agli indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO.
Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche e organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali.
6.2.9 - Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali - Scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola
Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2026/2027, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le innovazioni ordinamentali di cui al decreto legislativo n. 61/2017 e al successivo Regolamento di cui al decreto interministeriale n. 92/2018 hanno ridefinito la struttura dei curricoli dell’istruzione professionale, abolendo le articolazioni e le opzioni a favore di una declinazione dei percorsi, dal terzo anno, da definirsi a cura delle singole scuole in relazione ai fabbisogni specifici dei territori coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato.
Le iscrizioni saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale.
Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente.
Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.10 - Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”
L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame conclusivo del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 14 febbraio 2026, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
Come per tutti i percorsi di istruzione tecnica, anche il percorso di Enotecnico è soggetto a riordino ai sensi degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
7 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni aderenti al sistema di iscrizioni on line su base volontaria.
Si sottolinea che l’iscrizione on line alle istituzioni formative regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, a uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero a uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56).
8 - Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altra istituzione scolastica, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione sia a quello della scuola di destinazione5 e viene accolta in relazione alla disponibilità di posti.
Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, si richiama l’attenzione sulle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164 in merito alla possibilità per gli studenti del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado di richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L’istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l’inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
5 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione.
9- Accoglienza e inclusione
9.1 - Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero, qualora non disponibile, il profilo dinamico funzionale è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all’autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
9.2 - Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11,
comma 13, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
9.3 - Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, rinviando alle previsioni di cui alla nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 e all’art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si evidenzia la necessità di prestare particolare cura alla programmazione del flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali al fine di garantire un’equa distribuzione della popolazione scolastica e di prevenire anomale e non giustificate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022.
9.4 - Alunni/studenti che sono stati adottati
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.
In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).
In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di
origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione6.
10 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line.
Per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), tale facoltà è esercitata attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 25 maggio al 30 giugno 2026 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati utilizzando il modello di cui alla scheda C.
6 Si vedano in proposito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati nota prot. n. 7443 del 18.12.2014).
11 - Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in:
- percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;
- percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;
- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.
Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con successiva Nota a cura della competente Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza
e, p.c., Al Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Al Gabinetto del Ministro
All’Ufficio legislativo
All’Ufficio Stampa SEDE
Al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni ROMA
